leggi e norme

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D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 – Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Art. 34. Divieti – Mezzi di estinzione – Allontanamento dei lavoratori – c) devono essere predisposti mezzi di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in cui possono essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili di primo intervento. Detti mezzi devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto; Art. 35. L’acqua non deve essere usata per lo spegnimento di incendi, quando le materie con le quali verrebbe a contatto possono reagire in modo da aumentare notevolmente di temperatura o da svolgere gas infiammabili o nocivi. Parimenti l’acqua, a meno che non si tratti di acqua nebulizzata, e le altre sostanze conduttrici non devono essere usate in prossimità di conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione. I divieti di cui al presente articolo devono essere resi noti al personale mediante avvisi. Art. 377, 379, 385 – Mezzi di protezione appropriati ai rischi, idonei strumenti di protezione, idonei mezzi di difesa contro rischi particolari.

D.M. n. 5 del 20.12.1982 G.U. n. 19 del 20 gennaio 1983 – Norme tecniche e procedurali relative agli estintori portatili d’incendio, soggetti all’approvazione del tipo da parte del Ministero dell’Interno. Un estintore portatile è un estintore che è concepito per essere portato ed utilizzato a mano e che, pronto all’uso, ha una massa minore o uguale a 20 kg. Un estintore è designato dall’agente estinguente che esso contiene. Gli estintori attualmente si dividono in estintori ad acqua, estintori a schiuma, estintori a polvere, estintori ad anidride carbonica, estintori a idrocarburi alogenati – Decreto ministeriale 12 novembre 1990 Art.4. Decorsi sedici anni dalla data di emanazione del decreto ministeriale 20 dicembre 1982, potranno essere utilizzati solo estintori di incendio portatili i cui prototipi siano stati dichiarati di tipo approvato a norma dell’anzidetto provvedimento. Decorso il suddetto termine gli estintori i cui prototipi non siano stati approvati ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1982 dovranno essere ritirati dall’esercizio e resi inutilizzabili a cura del proprietario o dell’esercente. Tali decreti sono abrogati dal seguente: D.M. del 7.1.2005 G.U. n. 28 del 4 febbraio 2005 – Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili. Il decreto del 20.12.1982 è stato abrogato col D.M. del 7 gennaio 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 2005, secondo cui la classificazione degli estintori portatili di incendio si effettua secondo quanto specificato nella norma UNI EN 3-7. Il nuovo decreto entra in vigore dopo centottanta giorni dalla pubblicazione (4 febbraio 2005) nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Gli estintori portatili prodotti precedentemente secondo il D.M. 20 dicembre 1982 potranno essere commercializzati ancora per al massimo 18 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto ed utilizzati per 18 anni dalla data di produzione punzonata sul serbatoio. Di particolare importanza riveste il fatto che tutti gli estintori dovranno essere dotati per ogni esemplare di un libretto di uso e manutenzione riportante le istruzioni d’uso ed i dati tecnici indispensabili per una corretta manutenzione, le cui modalità non cambiano rispetto alla norma UNI 9994/2003. Per gli estintori “idrici”, meglio definibili come base acqua, sarà infine possibile l’utilizzo su apparecchiature in tensione elettrica, con un massimo di 1.000 Volt ad almeno un metro di distanza.

D.M. 6.3.1992 G.U. n. 66 del 19 marzo 1992 – Norme tecniche e procedurali per la classificazione della capacità estinguente e per l’omologazione degli estintori carrellati d’incendio. Art. 2. Utilizzazione – 1. Gli estintori carrellati di incendio da impiegarsi nelle attività soggette alle norme di prevenzione incendi devono essere omologati.

UNI 9492 aprile 1989 – Estintori carrellati d’incendio. Requisiti di costruzione e tecniche di prova. 1.2.2. estintore carrellato : Estintore trasportato su ruote di massa totale maggiore di 20 kg e contenuto di estinguente fino a 150 kg.

UNI 9994 novembre 2003 – Apparecchiature per estinzione incendi. Estintori d’incendio. Manutenzione. 5. Fasi della manutenzione 5.1. Sorveglianza, misura di prevenzione atta a controllare, con costante e particolare attenzione, l’estintore nella posizione in cui è collocato, tramite l’effettuazione di una serie di accertamenti. La sorveglianza può essere effettuata dal personale normalmente presente nelle aree protette dopo aver ricevuto adeguate istruzioni. 5.2. Controllo, misura di prevenzione atta a verificare, con frequenza almeno semestrale, l’efficienza dell’estintore, tramite l’effettuazione di alcuni accertamenti. Il servizio di controllo, revisione e collaudo deve essere svolto da personale esperto. 5.3. Revisione, misura di prevenzione, di frequenza almeno pari a quella indicata nel prospetto, atta a verificare, e rendere perfettamente efficiente l’estintore. Il prospetto stabilisce la frequenza di revisione, con ricarica e/o sostituzione dell’agente estinguente secondo le seguenti scadenze:

Tipo di estintore Tempo massimo di revisione con sostituzione della carica A polvere mesi 36 Ad acqua / schiuma mesi 18 A CO2 mesi 60 Ad idrocarburi alogenati mesi 72

5.4. Collaudo, misura di prevenzione atta a verificare, con una frequenza specificata, la stabilità del serbatoio o della bombola dell’estintore, in quanto facenti parte di apparecchi a pressione. Gli estintori a CO2 e le bombole di gas ausiliario devono rispettare le scadenze indicate dalla legislazione vigente in materia di gas compressi e liquefatti. Gli estintori che non siano già soggetti a verifiche periodiche secondo la legislazione vigente e costruiti in conformità alla Direttiva 97/23/CE (DLgs 93/2000), devono essere collaudati ogni 12 anni mediante una prova idraulica della durata di 30 secondi alla pressione di prova (Pt) indicata sul serbatoio. Gli estintori che non siano già soggetti a verifiche periodiche secondo la legislazione vigente e non conformi alla Direttiva 97/23/CE, devono essere collaudati ogni 6 anni, mediante una prova idraulica della durata di 1 minuto a una pressione di 3,5 MPa, o come da valore punzonato sul serbatoio se maggiore.

D. Lgs. 626 settembre 1994 – Salute e sicurezza dei lavoratori. Il D.Lgs 626/94 recepisce inizialmente otto direttive CEE. Art. 1, c.1 – Il decreto prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori… In tutti i settori di attività privati o pubblici. Capitolo 3 – L’informazione e formazione Capitolo 6 – Titolo IV (Direttiva CEE 89/656) – Uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)

UNI EN 671-1 aprile 2003 – Sistemi fissi di estinzione incendi. Sistemi equipaggiati con tubazioni. Naspi antincendio con tubazioni semirigide. La norma specifica i requisiti ed i metodi di prova per la costruzione e la funzionalità dei naspi antincendio con tubazioni semirigide. La bobina deve ruotare attorno ad un perno. La bobina è composta da due circolari di diametro massimo non maggiore di 800 mm collegati da settori interni o da un tamburo di diametro minimo non minore di 200 mm per le tubazioni da 19 mm e 25 mm, e non minore di 280 mm per le tubazioni da 33 mm. Il colore dei dischi della bobina deve essere rosso. La rotazione della bobina deve arrestarsi nel limite di un giro quando il naspo è sottoposto alla prova di frenatura dinamica. La lunghezza elementare non deve superare i 30 metri. La tubazione deve essere semirigida, conforme alla norma europea EN 694 e deve essere dotata all’estremità di una lancia erogatrice che permetta le seguenti regolazioni del getto: chiusura getto, e getto frazionato e/o getto pieno. Il portello della cassetta deve poter aprirsi di circa 180° per permettere lo srotolamento della tubazione in ogni direzione.

UNI EN 671-2 settembre 2004 – Sistemi fissi di estinzione incendi. Sistemi equipaggiati con tubazioni. Idranti a muro con tubazioni flessibili. La norma specifica i requisiti ed i metodi di prova per la costruzione e la funzionalità degli idranti a muro con tubazioni flessibili. La tubazione deve essere appiattibile e conforme alla norma europea EN 14540, il diametro nominale della tubazione non deve essere maggiore di 52 mm, la lunghezza elementare di tubazione non deve essere maggiore di 20 metri. La tubazione deve essere dotata all’estremità di una lancia erogatrice che permetta le seguenti regolazioni del getto: chiusura getto, e getto frazionato, e/o getto pieno. La valvola di intercettazione deve essere posizionata in modo tale che ci siano almeno 35 mm tra ogni lato della cassetta ed il diametro esterno del volantino, sia in posizione di apertura totale che di chiusura. Le cassette devono essere munite di portello e possono essere chiuse con una serratura. Le cassette dotate di serratura devono essere provviste di un dispositivo di apertura d’emergenza che può essere protetto solo con materiali frangibili e trasparenti. Un dispositivo di apertura deve essere previsto per permettere l’ispezione periodica e la manutenzione. Il dispositivo di apertura deve prevedere la possibilità di essere munito di sigillo di sicurezza. Resistenza alla corrosione di parti rivestite: deve superare la prova di 240 ore in nebbia salina come specificato nella ISO 9227. Il colore del supporto (sella salvamanichetta) della tubazione deve essere rosso.

UNI EN 671-3 aprile 2001 – Sistemi fissi di estinzione incendi: sistemi equipaggiati con tubazioni. Manutenzione dei naspi antincendio con tubazioni semirigide ed idranti a muro con tubazioni flessibili. Controllo e verifica annuale, eseguiti da persona competente alla pressione di rete; ricordiamo tuttavia che la scadenza suddetta deriva dalla normativa europea, mentre in Italia continua a rimanere in vigore il controllo semestrale secondo il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547. Ogni 5 anni tutte le tubazioni devono essere sottoposte alla massima pressione di esercizio come specificato nelle norme 671-1 e/o 671-2 (12 bar per un minuto).

UNI 10779 luglio 2007 – Impianti di estinzione incendi. Reti di idranti. Progettazione, installazione ed esercizio. La norma specifica i requisiti minimi da soddisfare nella progettazione, installazione, ed esercizio degli impianti idrici permanentemente in pressione, destinati all’alimentazione di idranti e naspi antincendio. Per ciascun idrante deve essere prevista almeno una dotazione, ubicata in prossimità dell’idrante, in apposita cassetta di contenimento, di una lunghezza normalizzata di tubazione flessibile, completa di raccordi e lancia di erogazione. Gli idranti a muro devono essere conformi alla UNI EN 671-2. I naspi devono essere conformi alla UNI EN 671-1 Per raccordi ed attacchi UNI 804, 805, 807, 808, 810, 7421. Le legature devono essere conformi alla UNI 7422.

D.P.R. n. 37 del 12 gennaio 1998 – Il nuovo regolamento di prevenzione incendi. Art. 5 – Obblighi connessi con l’esercizio dell’attività. 1. Gli enti e i privati responsabili di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi hanno l’obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal comando nel certificato di prevenzione. Essi provvedono, in particolare, ad assicurare una adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l’insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio. 2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, l’informazione e la formazione del personale, che vengono effettuati, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell’attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del comando.

D.M. n. 64 del 10 marzo 1998 G.U. n. 81 del 7 aprile 1998. – Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro. Art. 4. – Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio 1. Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall’installatore. Allegato V – Attrezzature ed impianti di estinzione degli incendi. Allegato VI – Controlli e manutenzione sulle misure di protezione antincendio. L’attività di controllo periodica e la manutenzione deve essere eseguita da personale competente e qualificato. Allegato VII – Informazione e formazione antincendio. Allegato IX – Contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, in relazione al livello di rischio dell’attività.

Direttiva 97/23/CE (PED) del Parlamento Europeo. La direttiva 97/23/CE del Parlamento Europeo, accolta dal Parlamento Italiano con il Decreto Legislativo n. 93 del 25/02/2000, meglio conosciuta come PED (Pressure Equipment Directive), è la nuova direttiva che dal 30 Maggio 2002 governa la costruzione e il commercio di apparecchiature a pressione in tutti gli stati membri della Comunità Europea. Da questa data tutti gli apparecchi soggetti a pressioni superiori a 0,5 bar devono assoggettarsi a questa nuova normativa. La normativa si applica a tutti gli apparecchi (o componenti di macchinari o insiemi di apparecchi) in cui la pressione è la grandezza fondamentale per la valutazione della stabilità, della sicurezza e dell’integrità del componente. In particolare interessa i recipienti, le tubazioni, gli accessori di sicurezza e gli elementi accessori a pressione. La filosofia della direttiva in oggetto è quella di garantire la sicurezza del prodotto a livello europeo.

D.M. 3 novembre 2004 G.U. n. 271 del 18 novembre 2004 Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio.

Altri riferimenti normativi – Requisiti dei prodotti

Lgs. n 493 del 14 agosto 1996 – Segnaletica di sicurezza. UNI 804:2007 – Apparecchiature per estinzione incendi. Raccordi per tubazioni flessibili. La norma specifica i materiali, i metodi di prova e le designazioni dei raccordi per tubazioni flessibili da impiegare nelle apparecchiature per estinzione incendi.

UNI 7422:1975 – Apparecchiature per estinzione incendi. Requisiti delle legature per tubazioni flessibili.

UNI EN 14384:2006 – Idranti antincendio a colonna soprasuolo

UNI EN 14339:2006 – Idranti antincendio sottosuolo

UNI 9487:2006 – Apparecchiature per estinzione incendi – Tubazioni flessibili antincendio di DN 70 per pressioni di esercizio fino a 1,2 MPa. La norma specifica le prove e definisce i requisiti che devono soddisfare le tubazioni flessibili di nuova costruzione con diametro nominale di 70 mm, per pressioni di esercizio fino a 1,2 MPa, da impiegarsi nelle reti idriche antincendio.

UNI EN 14540:2006 – Tubazioni antincendio – Tubazioni appiattibili impermeabili per impianti fissi. La norma specifica i requisiti ed i metodi di prova che devono soddisfare le tubazioni appiattibili impermeabili da impiegarsi nei sistemi fissi. Le tubazioni sono progettate per l’utilizzo ad una pressione massima di esercizio di 1,5 MPa, con una gamma di diametri interni da 25 mm a 52 mm.

UNI EN 694:2005 – Tubazioni antincendio – Tubazioni semirigide per sistemi fissi. La norma specifica i requisiti ed i metodi di prova cui devono soddisfare le tubazioni semirigide per naspi antincendio da impiegarsi nelle reti idriche antincendio.La norma si applica esclusivamente alle tubazioni semirigide antincendio da usarsi in condizioni ambientali comprese tra -20 °C e +60 °C ed in ambienti senza la presenza di agenti aggressivi o corrosivi.

UNI EN 12845:2005 versione italiana aprile 2007 dal titolo “Installazioni fisse antincendio – Sistemi automatici sprinkler – Progettazione, installazione e manutenzione”. Sostituisce la UNI 9489 aprile 1989 – Apparecchiature per estinzione incendi. Impianti fissi di estinzione automatici a pioggia (sprinkler) in data 30/09/2007.

UNI EN 12259-1:2002 dal titolo “Installazioni fisse antincendio – componenti per sprinkler e a spruzzo d’acqua – sprinklers”.

Decreto Ministeriale 13/11/1995 Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di liquidi schiumogeni a bassa espansione. (Gazzetta ufficiale 27/11/1995 n. 277) – UNI 9493:1989 – Liquidi schiumogeni a bassa espansione. UNI EN 1568-3:2002 – Mezzi di estinzione incendi – Liquidi schiumogeni concentrati – Specifiche per liquidi schiumogeni concentrati a bassa espansione per applicazione superficiale su liquidi immiscibili con acqua.

UNI EN 12101-2:2004 – Sistemi per il controllo di fumo e calore – Parte 2: Specifiche per gli evacuatori naturali di fumo e calore

UNI 9795:2005 – Sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e di allarme d’incendio – Sistemi dotati di rivelatori puntiformi di fumo e calore, rivelatori ottici lineari di fumo e punti di segnalazione manuali.

UNI EN 11224:2007 – Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di rivelazione incendi – La norma descrive le procedure per il controllo iniziale, la sorveglianza e il controllo periodico, la manutenzione e la revisione dei sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e di allarme d’incendio.

UNI EN 54 – Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio.

UNI EN 1634-1:2001 – Prove di resistenza al fuoco per porte ed elementi di chiusura – Porte e chiusure resistenti al fuoco.

UNI 9494:2007 – Evacuatori di fumo e calore – Caratteristiche, dimensionamento e prove. La norma specifica i requisiti funzionali e i criteri di dimensionamento ed installazione per gli evacuatori naturali di fumo e calore.